Supplenze – BOZZA dell’ordinanza – Ecco le sanzioni per rinuncia.

Le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche sono attribuite dalle GaE e, in subordine, dalle GPS. Ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dello stesso che il Ministero ha inserito nella BOZZA dell’ordinanza. Si tratta di un testo ancora non definitivo, sul quale i sindacati stanno cercando di intervenire.

E’ uno dei capitoli più delicati e importanti della nuova Ordinanza che riaprirà le GPS per i primi inserimenti e gli aggiornamenti di punteggio titoli e servizio ma che disciplinerà anche l’attribuzione delle supplenze  sia al 31 agosto – 30 giugno, che temporanee.

Il Ministero vuole, con la nuova ordinanza, mettere fine ad un “balletto” di nomine che rendono difficoltoso l’avvio dell’anno scolastico. Lo scorso anno, a quanto pare, le rinunce dopo la nomina, sono state così tante da costringere gli Uffici Scolastici a innumerevoli turni di nomina. Nel frattempo le lezioni hanno inizio e gli studenti hanno diritto all’insegnante.

Come contemperare le esigenze dei supplenti e quelli della didattica?

Ecco cosa prevede la BOZZA [ANTEPRIMA, testo ancora non ufficiale]. Il testo deve essere ancora sottoposto al parere del CSPI, inoltre i sindacati chiedono la riconvocazione degli aspiranti non soddisfatti al primo turno di nomina per mancanza di disponibilità.

In base alla BOZZA, le supplenze al 30/06 e al 31/08 sono assegnate, tramite procedura informatizzata, da:

  1. GaE;
  2. GPS, in caso di esaurimento delle GaE ovvero nel caso in cui nelle medesime non vi sia un numero sufficiente di aspiranti.

Qualora anche le GPS siano esaurite, le supplenze succitate saranno assegnate dalle graduatorie di istituto.

Quindi anche dopo aver presentato la domanda per il rinnovo /permanenza/aggiornamento/reinserimento in GaE e/o GPS, in estate bisognerà compilare una nuova istanza – nelle date che saranno indicate dal Ministero – per richiedere l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto /30 giugno nella provincia scelta.

Sanzioni supplenze da GaE e GPS [BOZZA]

Fattispecie

Le sanzioni  per le supplenze assegnate da GaE e GPS riguardano le seguenti fattispecie:

  1. rinuncia alla supplenza;
  2. mancata presa di servizio;
  3. abbandono del servizio.

Queste le sanzioni previste dal Ministero nella BOZZA

  • la rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

Altre tipologie di rinuncia

Oltre alla rinuncia di cui sopra, vi sono altre due “tipologie” di rinuncia, derivanti dall’eventuale mancata presentazione della domanda da parte degli aspiranti, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, e dalle preferenze espresse nella medesima (domanda):

  1. la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le graduatorie per cui si ha titolo;
  2. la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto è considerata rinuncia limitatamente alle sedi e alle graduatorie (ossia classi di concorso/tipologie di posto) non espresse nella domanda.

Dunque, nel caso:

  • di cui al punto 1, per l’a.s. di riferimento, l’aspirante non potrà ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le graduatorie per cui ha titolo (GaE, GPS ed eventualmente GI);
  • di cui al punto 2, per l’a.s. di riferimento, l’aspirante non potrà essere destinatario di supplenze al 31/08 e al 30/06 dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità (in tal caso, dunque, non potrà ottenere le predette supplenze dalle sole graduatorie dalle quali non gli è stato attribuito l’incarico per la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Ad esempio: docente inserito per la A-01 e per la A-60; non gli viene attribuita la supplenza nella A-01 perché non ha indicato alcuni sedi con disponibilità, relativamente alle quali sarebbe stato nominato, se le avesse indicate; il docente non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per la A-01, potrà invece ottenerle per la A-60).
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